Testo completo
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Ordinanza Sindacale n.67 del 15.11.2022
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'IGIENE E DEL DECORO DELLE STRADE E DEI LUOGHI PUBBLICI DALLE DEIEZIONI CANINE E PER LA CORRETTA CUSTODIA DEI CANI.
Preso atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, parchi pubblici, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici;
Considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico/sanitaria con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, disabili e anziani;
Ritenuto necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell’ambiente, la pulizia e l’igiene dei luoghi, l’incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini;
Ritenuto altresì necessario prevenire la diffusione di eventuali malattie conseguenti al contatto anche accidentale tra le persone e le deiezioni canine;
Preso atto della necessità di adottare uno specifico provvedimento che assicuri il decoro e l’igiene nel Comune di Maschito in tale ambito;
Considerato che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
Rilevato che:
in base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio;
Tutto ciò premesso
Visto:
il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;
l’art. 13 della Legge 833 del 23/12/1978;
la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii;
l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009;
l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 06 agosto 2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
la L.R. Basilicata 30 novembre 2018, n. 46 “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione” e s.m.i.;
l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che assegna al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti per la tutela dell’igiene e della sanità;
ORDINA
ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni, obblighi e divieti, a garanzia dell’igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
IL SINDACO
In base alla vigente normativa è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa.
Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. Si invita inoltre a segnalare la presenza dell’animale mediante apposito cartello “Attenti al cane”.
Sui mezzi pubblici il trasporto di animali e disciplinato da apposito regolamento adottato dall’azienda che esercita il servizio.
OBBLIGHI
È fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
È fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati alla raccolta di questo tipo di rifiuti dislocati nel centro abitato;
È fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale;
È fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
Nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;
DIVIETI
È fatto divieto di introdurre i cani nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione di alimenti o bevande; si specifica che il divieto di accesso è alle cucine ed ai laboratori e non ai locali e agli spazi di somministrazione: in tali luoghi, ovvero nei bar, ristoranti e pizzerie e relative pertinenze, l’accesso è subordinato alla volontà del gestore del locale stesso;
È vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
È vietato condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici, giardini, aiuole e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione; il divieto è reso noto mediante apposita segnaletica;
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 di € 50,00.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali ex art. 672 codice penale e comunque da norme speciali vigenti in materia, con particolare riguardo alla Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46 di seguito riportata:
“Stralcio
Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA O DI AFFEZIONE
CAPO VI
DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 35
Sanzioni amministrative
Il responsabile degli animali che detiene l'animale senza assicurare le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro l.800,00.
Coloro che, in violazione dell'obbligo previsto dall'art.3, comma 2, detengono animali da compagnia o d'affezione in numero o in condizioni tali da costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, senza adottare misure volte a garantire le condizioni igienico-ambientali, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro l.500,00 a euro 6.000,00.
Sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00: a) il responsabile degli animali, anche temporaneo e chi ne fa commercio, che omette di iscrivere l'animale all'anagrafe degli animali o non provvede all'iscrizione, entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4; b) colui che cede l'animale e il nuovo proprietario, anche in concorso tra di loro, che omettono o non provvedono a denunciare l'animale all'anagrafe degli animali nei termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5; c) il responsabile degli animali d'affezione che omette di denunciare la nascita, la morte o lo smarrimento o il cambiamento di residenza, entro i termini previsti dall'art. 15, commi 4 e 5. Nel caso dello smarrimento la sanzione è aumentata fino al doppio se i soggetti indicati all' art. 19, comma 2, non provvedono al ritiro dell'animale nei termini previsti.
Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, compreso chi ne fa commercio, che risulti inadempiente agli obblighi di cui all'art. 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
Coloro che omettono di segnalare al servizio veterinario ufficiale i cani aggressivi di cui all'art.18, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, qualora al termine dell'intervento terapeutico comportamentale previsto all'art.18, comma 2, il servizio veterinario ufficiale accerta l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore.
Coloro che, in violazione di quanto previsto dall'art.20, comma 1, sottopongono a maltrattamenti o allontanano i gatti appartenenti alla colonia felina del loro habitat, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro l.500,00 a euro 6.000,00. La sanzione è aumentata fino al triplo se il maltrattamento viene perpetrato con crudeltà.
Coloro che trasportano animali da compagnia o d'affezione in violazione all'art. 23, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro l.800,00; la sanzione è aumentata fino al triplo, in caso di trasporto in vani portabagagli degli autoveicoli chiusi.
Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.”
DISPOSIZIONI FINALI
Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza:
I cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, non hanno l’obbligo del guinzaglio e della museruola.
Le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce tutti gli atti precedenti in contrasto con la presente ordinanza.
La Polizia Locale e le forze dell’ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Potenza, entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
DISPONE
La diffusione e divulgazione della presente ordinanza mediante: pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune;
La trasmissione agli enti appresso elencati:
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
Comando di Polizia Locale;
Comando Stazione Carabinieri;
Azienda Sanitaria Locale.
Dalla Residenza Municipale lì 15 novembre 2022
IL SINDACO
f.to Luigi RAFTI