Testo completo
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ORDINANZA SINDACALE N. 57 del 31/08/2022
Provvedimenti in materia di contrasto al bivacco in orario notturno
IL SINDACO
Premesso che
- negli ultimi tempi sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele, dovute ad episodi di schiamazzi e rumori notturni da parte degli avventori dei pubblici esercizi che disturbano la quiete pubblica impedendo di fatto il riposo dei residenti e la sicurezza dei cittadini senza trascurare gli episodi di atti vandalici verificatisi nel territorio comunale ed, in particolare, nella villa comunale, con danneggiamenti del parco giochi bambini e cestini dei rifiuti;
- Constatato che gruppi di persone stazionano su piazze, strade del centro abitato, sui gradini di accesso ad abitazioni private, utilizzandoli quale luogo di ritrovo determinando notevoli assembramenti di persone che mettono in atto schiamazzi ed altri comportamenti riprovevoli e/o penalmente rilevanti;
- Considerato che la presenza di assembramenti di persone che bivaccano sulle scalinate, nei giardini pubblici, strade e piazze anche mediante la consumazione di alcolici e superalcolici, determina il deturpamento di tali luoghi a causa di minzioni, vomito e abbandono di bottiglie di vetro, lattine e rifiuti vari;
- Considerato che tali comportamenti oltre a ledere il decoro del nostro Comune, arrecano disturbo al riposo e alla quiete pubblica e, talvolta, sfociano in comportamenti poco consoni al vivere civile restituendo un'immagine del Comune che non appartiene al popolo di Maschito;
- Ravvisata la necessità di coadiuvare le Forze di Polizia in un'ottica di collaborazione nella prevenzione del fenomeno del disturbo della quiete pubblica in orari notturni e del degrado generato a seguito della vendita di alcolici e superalcolici;
Ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti per contrastare i sopracitati fenomeni;
Ritenuto, pertanto, doveroso intervenire a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali con il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute, il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
Richiamato:
- - l'art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 26712000 il prevede che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";
- l'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nel rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;
- la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, la quale reca: «(...) specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (…) dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale», espressamente richiamati come limiti ammissibili all’iniziativa e all’attività economica privata, dall’art. 3 co. 1 D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;
Ritenuto dunque, emanare opportuna ordinanza, al fine di implementare le condizioni di sicurezza del comune di Maschito, nonché di consolidare il miglioramento dello stato di vivibilità dell'intera comunità e di garantire il benessere psicofisico connesso al diritto al riposo e alla quiete dei residenti, di proteggere la salubrità dell'ambiente, assicurare l'igiene pubblica in modo da realizzare - secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità - il miglior contemperamento possibile delle diverse esigenze;
Visto:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 8.08.2000;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, fermo restando tutti i provvedimenti precedente mente emanati da questo Ente, non in contrasto con il presente provvedimento, dal giorno 01/09/2022, fino al 31/10/2022 dalle ore 24:00 alle ore 07:00 su tutto il territorio comunale:
- è vietato stazionare, bivaccare consumando bevande alcoliche in luogo pubblico, tenere comportamenti non consoni e/o non adeguati alla dignità dei luoghi;
- È vietato trattenersi sulla pubblica via e nelle pubbliche piazze abbandonando bottiglie, lattine e rifiuti vari.
- È vietato arrecare disturbo alla quiete pubblica con urla e schiamazzi;
- È fatto divieto di tenere all’esterno di qualsiasi tipologia di locale (attività commerciali, pubblico esercizi, esercizio di somministrazione alimenti e bevande, esercizi di vendita ecc…) e nelle relative pertinenze, siano esse private o di suolo pubblico, qualsivoglia intrattenimento musicale, musica live e simili…;
- È consentita all’interno del locale esclusivamente musica di sottofondo e piccolo intrattenimenti musicali volti ad allietare esclusivamente gli avventori all’interno presenti;
- È fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di porre in essere ogni azione utile a contenere gli schiamazzi e ogni altro comportamento degli avventori atto a costituire causa di disturbo, in particolare nelle aree esterne predisposte per attività adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione se pubbliche, o a disposizione dell’esercente se private. Resta inteso che è obbligo dei titolari degli esercizi pubblici che hanno in concessione suolo pubblico avere cura della pulizia e del decoro dell’area data loro in concessione;
AVVERTE
- che i trasgressori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall' articolo 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 secondo la procedura prevista dalla legge n.689/81, salvo il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 659 c.p.;
- che in caso di recidiva oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio fino a quindici giorni.
DISPONE
- la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio on-line del Comune di Maschito fino alla vigenza dello stesso, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- la trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Potenza, al Comando Stazione Carabinieri di Maschito ed al Comando di Polizia Locale.
AVVISA
avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Basilicata o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale lì 31 agosto 2022
IL SINDACO
f.to Luigi RAFTI