Testo completo
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Elenco aperto di professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio
NOTA INFORMATIVA
- REQUISITI RICHIESTI
- Possono essere iscritti nell’Elenco, gli Avvocati, singoli o associati, che:
- siano iscritti all’Albo Professionale da almeno 2 (due) anni;
- si trovino nelle condizioni ex legis di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente, come previste dall’ordinamento giuridico e dal Codice di Deontologia Forense;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, che in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di professionista facente parte del medesimo studio legale.
- non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell’incarico da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
- non abbiano promosso, nei 3 (tre) anni precedenti alla presentazione della domanda, fatte salve le rituali messe in mora ai fini dell’interruzione della prescrizione, alcuna azione (comunque giuridicamente denominata), nei confronti del Comune di Maschito.
- Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’inammissibilità dell’iscrizione o l’esclusione dall’Elenco.
- L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello Studio Associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione de:
- i dati anagrafici;
- l’iscrizione all’Albo Professionale (indicando la data di iscrizione) ;
- l’eventuale iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed ad altre Magistrature Superiori;
- l’insussistenza a proprio carico di condanne penali ostative al patrocinio;
- l’insussistenza di cause ostative ex legis a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- l’insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte dei professionisti associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale; la mera domiciliazione legale in favore di avvocati che abbiano incarichi contro l’Ente non costituisce causa di incompatibilità.
- l’inesistenza, a proprio carico, di atti di revoca dell’incarico di Professionista Legale da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
- l’inesistenza, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, fatte salve le rituali messe in mora ai fini dell’interruzione della prescrizione, di alcuna azione (comunque giuridicamente denominata), attivata nei confronti del Comune di Maschito;
- la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio con specificazione delle materie e/o degli ambiti di specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità (es. diritto civile, penale, amministrativo, tributario, ecc.), nonché delle giurisdizioni innanzi alle quali è abilitato al patrocinio;
- l’espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del “Regolamento per il conferimento di Incarichi a Professionisti Legali Esterni”, dello “Schema di convenzione disciplinante il conferimento di incarichi a Professionisti Legali Esterni” e delle condizioni contrattuali ivi previste;
- di impegnarsi a rispettare tutte le norme previdenziali assicurative oltre a quanto previsto in ordine alla normativa di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Alla domanda dovrà essere allegato curriculum formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell’oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.
- Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della suddetta domanda.
- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, sottoscritta senza autenticazione e corredata da curriculum sottoscritto, potrà essere presentata con le seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maschito – Via Cariati 112/114;
- consegna a mezzo raccomandata a.r.: Comune di Maschito – Via Cariati 112/114 – 85020 MASCHITO;
- invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella: anagrafe.maschito@cert.ruparbasilicata.it
- Il termine per l'invio delle domande di iscrizione all'Elenco medesimo è fissato alle ore 12.00 del 31 dicembre di ciascun anno.
- Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A/R, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
- La domanda deve essere, a pena di nullità, sottoscritta dal richiedente ed alla stessa dovrà essere allegata fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità.
- Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum avranno valore di autocertificazione. L'Ente si riserva di procedere successivamente alla eventuale verifica di quanto dichiarato.
- L’Amministrazione Comunale di Maschito non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
- FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO
- la formazione dell’Elenco è curato dall’Ufficio cui risultino assegnate le funzioni attinenti il contenzioso, il quale provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso.
- Saranno escluse le domande:
- non sottoscritte dal professionista in caso di domanda su cartaceo;
- non contenenti le dichiarazioni di cui all'art.1, o contenenti anche una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali;
- prive di curriculum;
- L’iscrizione nell’Elenco avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e secondo l’ordine di presentazione delle domande; l’eventuale diniego è disposto dal Responsabile competente con provvedimento tempestivamente comunicato al Legale interessato.
- I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei loro curricula e chiedere la cancellazione dell’iscrizione che avverrà con effetto immediato.
- L’elenco, pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto elenco aperto, sarà aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre.
- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO
- L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto del richiedente ad ottenere l'incarico professionale, né l'instaurarsi di una rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Maschito.
- La competenza a promuovere o resistere alle liti è attribuita alla Giunta Comunale che, in base alla segnalazione del Responsabile del settore cui attiene il procedimento, valuta accuratamente la fondatezza dei motivi e fornisce le principali indicazioni necessarie al conferimento dell’incarico.
- L’incarico verrà attribuito con Determinazione del Responsabile competente. Al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti al difensore.
- Per l’affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco, verranno osservati i seguenti criteri:
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa affidata;
- a parità di condizioni stabilite dai punti b) e c) verrà adottato il principio di rotazione tra gli iscritti nell’Elenco.
- Non potranno essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, l’atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l‘aspetto della necessità.
- Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell’incarico, il Responsabile del settore competente provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, nonché di un preventivo ad almeno 3 professionisti iscritti nell’elenco individuati secondo i criteri sotto specificati e nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti.
- Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, salvo diversa determinazione del Responsabile, motivata con illustrazione di specifici motivi positivi o negativi.
- Può prescindersi dalla richiesta dei preventivi, qualora per la particolare natura e complessità della causa, si renda opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso per la specialità del contendere.
- Può, altresì, prescindersi dalla richiesta dei preventivi nei casi d’urgenza connessa alle scadenze processuali od a fattori diversi, quali, ad esempio, la mancata definizione transattiva del contenzioso e/o la reiezione del sinistro da parte della competente compagnia assicurativa.
- L’incarico si intenderà validamente conferito con la sottoscrizione di apposito disciplinare regolante l’incarico, secondo lo schema approvato con determinazione;
- CONDIZIONI
- Il conferimento dell’incarico avverrà alle seguenti condizioni, previste dall’art. 6 del Regolamento per il conferimento di Incarichi a Professionisti Legali Esterni e riportate nello schema di convenzione disciplinante il conferimento di incarichi a Professionisti Legali Esterni:
- i compensi saranno stabiliti o concordati in misura non superiore ai valori minimi, determinati operando la variazione sui valori medi fino alla percentuale massima di diminuzione prevista per ogni fase dal vigente D.M. in materia di tariffe professionali forensi;
- i compensi spettanti al medesimo legale relativi a controversie aventi medesimo oggetto, anche se non riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ridotti nella misura del 20% con riferimento ai minimi di cui ai parametri dal vigente D.M. in materia di tariffe professionali forensi;
- Il compenso stabilito o concordato è differenziato in base all’esito del giudizio, prescrivendo, per l’ ipotesi in cui l’Ente risulti soccombente, una riduzione in misura non inferiore al 20%;
- in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi in misura superiore alla somma determinata dall’Amministrazione nel provvedimento d’incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più l’Amministrazione;
- nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico di controparte non dovesse avere esito positivo, la somma che l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al professionista designato è sempre quella pattuita, oltre le spese relative alla procedura esecutiva connessa al suddetto recupero, sostenute e documentate dal legale esterno incaricato;
- in caso di conciliazione ovvero di definizione transattiva della controversia, così come nelle ipotesi di estinzione del giudizio, sia per inerzia che per abbandono, verrà riconosciuto il corrispettivo maturato per la/e fase/i consumata/e fino al momento dell’intervenuta conciliazione o transazione o estinzione;
- nel caso di incarico per una causa poi non iscritta a ruolo dall’attore/controparte, al professionista incaricato spetterà solo un rimborso forfettario pari ad euro 100 (cento), oltre IVA e CPA, come per legge;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, soggetti pubblici o privati, contro l’Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato;
- l’obbligo per il professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l’Ente sullo stato generale del contenzioso con l’indicazione dell’attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito.
- Qualora un Professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale) vengono riconosciute o concordate le competenze nella misura determinata a norma del precedente comma 1) ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.
- Le somme pattuite saranno corrisposte al Professionista Legale previa presentazione di una parcella preventiva. Solo in tal caso il Responsabile assumerà relativo impegno di spesa.
- Il Professionista legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, senza null’altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.
- In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al Professionista per l’attività espletata.
- CODICE DI COMPORTAMENTO
Il professionista inserito nell'Elenco si impegna al rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente.
7. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- Sarà disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto dall’art. 8, comma 2, del presente regolamento.
La cancellazione dall’Elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al Professionista Legale.
Il Professionista Legale che sia stato cancellato dall’Elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016 I dati personali trattati sono raccolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. Titolare del trattamento: Comune di Maschito. Responsabili del trattamento e autorizzati sono riportarti nell’informativa completa. Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: luciocurcio@tiscali.it
9. INFORMAZIONI
Riferimento per informazioni: Ufficio Contenzioso – dr.ssa Margaret Ciola (tel. 0972.33047 / email: affarigenerali@comune.maschito.pz.it)
Maschito, 3 dicembre 2024
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dr.ssa Margaret Ciola